Linea Cauzioni & Credito


Cauzioni

Il mercato assicurativo del Cauzioni e Fideiussioni è in forte espansione e conta le seguenti macro garanzie:

  • Garanzia Fideiussoria Provvisoria: La “cauzione provvisoria” è richiesta dal Committente (Stazione appaltante) ad ogni Impresa che intenda partecipare ad una gara indetta per l’assegnazione di un contratto d’appalto o di concessione di Lavori, Servizi o Forniture Pubblici. Ha lo scopo di garan- tire al Committente la sottoscrizione del contratto d’appalto o di concessione da parte dell’Impre- sa risultata aggiudicataria.  L’ammontare della cauzione è stabilito generalmente nella misura del 2 % dell’importo a base d’asta. Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. – art. 93 – Schema tipo

1.1 – D.M. n. 193 del 16 settembre 2022

  • Garanzia Fideiussoria Definitiva: L’impresa rimasta aggiudicataria di un appalto o di una conces- sione di Lavori, Servizi o Forniture Pubblici deve prestare una “cauzione definitiva” a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto. L’importo della cauzione è stabilito nella misu- ra del 10% dell’importo contrattuale. Tale percentuale è soggetta a maggiorazioni in funzione dell’entità del ribasso praticato in sede di offerta. Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. – art. 103 – Schema tipo 1.2 – D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018
  • Garanzia Fideiussoria per la Rata di Saldo: Il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzio- ne, a condizione che venga prestata la garanzia fideiussoria in esame. La garanzia pari alla mede- sima rata di saldo maggiorata degli interessi legali, copre gli eventuali vizi dell’opera, dei servizi o della fornitura. Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e s.m.i. – art. 93 comma 6- Schema tipo 1.4 –

D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018

  • Garanzia Fideiussoria per l’Anticipazione: L’impresa che ha sottoscritto un contratto di appalto pubblico di soli lavori, può richiedere che le venga erogata una anticipazione del corrispettivo contrattuale nella misura massima del 20 % del valore del contratto. L’erogazione è subordinata alla prestazione di una garanzia fideiussoria di pari importo, maggiorata degli interessi legali. La garanzia copre la restituzione dell’anticipazione non ancora recuperata, nel caso in cui l’impresa decada dal diritto all’anticipazione stessa per ritardi nella esecuzione dei lavori per motivi a lei imputabili. Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e s.m.i. – art. 35comma 18- Schema tipo 1.3 – D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018
  • Garanzia Fideiussoria Buona esecuzione Enti Pubblici: Il prodotto comprende una serie di partico- lari garanzie, richieste per l’adempimento di obbligazioni a favore di Enti Pubblici, che per loro natura e caratteristiche non sono inquadrabili tra le categorie di rischio disciplinate dal Codice dei Contratti precedentemente indicate.
  • Garanzia Rimborso Iva: I contribuenti che all’atto della presentazione della dichiarazione annuale o trime- strale dell’I.V.A. si trovino ad essere creditori nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, possono chie- dere ed ottenere il rimborso anticipato di tale credito prestando garanzia mediante polizza fideiusso- ria. D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modificazioni e integrazioni.
  • Garanzia Concessioni Edilizie: La legge 28.1.1977 n. 10 (legge Bucalossi) “Norme per l’edificabilità dei suo- li” stabilisce che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipi agli “oneri” ad essa relativi. L’’esecuzione delle opere è subordinata a concessione comunale e, all’atto del rilascio della concessione ad edificare. I “Concessionari” possono essere chiamati a prestare garanzie per
  • Contributo da versare al Comune in relazione agli oneri da questo sostenuti per opere di Urbanizzazio- ne Primaria e Secondaria b) obbligo di realizzare direttamente le opere d’urbanizzazione c) contributo commisurato al Costo di Costruzione da versare al Comune.
  • Garanzia Generica Buona Esecuzione tra Privati: Nei contratti di costruzione, montaggio o fornitura di pro- dotti o servizi tra privati è frequente la richiesta di una garanzia a fronte degli obblighi assunti, principal- mente di “fare”. Gli obblighi di pagamento generalmente sono garantiti da fideiussione bancaria o comun- que con modalità diverse dalla polizza fideiussoria. Quest’ultima infatti è comunemente rilasciata con mo- dalità diversa dalla “semplice richiesta”, subordinando il pagamento del risarcimento alla preventiva dimo- strazione degli inadempimenti imputabili al Contraente.
  • Garanzia Diritti Doganali: La normativa doganale – rappresentata principalmente dal D.P.R. 23.1.1973 n. 43, dal D.M. 7.3.1977, dalla Legge 14.8.74 n. 346 e successive modificazioni – Reg. CEE 2913/92 e Reg. CEE 2454/93 – consente a chi effettua certe operazioni doganali la sostituzio- ne del pagamento dei relativi diritti con la costituzione di una cauzione, anche mediante polizza fideiussoria. Ad esempio, a garanzia del pagamento periodico e/o differito, per temporanea im- portazione, per esercizio di magazzino doganale privato, o per diritti in sospeso, etc.
  • L 210 Garanzia  Tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli  acquirenti  di  immobili  da  costruire: La normativa è disciplinata dalla Legge n. 210/1994 e si pone l’obiettivo di tutelare le persone fisiche, acquirenti o promissarie acquirenti di un immobile da costruire e che abbiano stipulato con un costruttore qualsiasi contratto, anche di leasing, che preveda il trasferimento non imme- diato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su detto immobile. A carico del costruttore viene quindi previsto l’obbligo di provvedere al rilascio a favore dell’acquirente di una garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla somma e al valore di ogni altro cor- rispettivo, riscossi e da riscuotere, anteriormente alla stipula dell’atto definitivo di compravendi- ta/assegnazione dell’immobile dedotto in contratto. La garanzia copre la restituzione delle som- me corrisposte nel caso in cui il costruttore si trovi in uno stato economico (stato di crisi) da cui può derivare il suo inadempimento.
  • Garanzia Spedizione Transfrontaliera di rifiuti: Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, emanato per allineare la normativa europea alle disposizioni della convenzione di Basilea (in merito al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti perico- losi e del loro smaltimento) e a quelle dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. La normativa prevede che le spedizioni transfrontaliere

di rifiuti siano soggette ad una procedura di notifica ed autorizzazione preventiva, nonché alla presentazione – da parte del notificatore – di una garanzia finanziaria, commisurata all’importo stimato delle eventuali spese di trasporto, di smaltimento, di recupero e di bonifica dei siti, soste- nute dalla Pubblica Amministrazione. Il Ministero dell’Ambiente ha delegato le Regioni o le Pro- vince autonome competenti a compiere i controlli e le operazioni di svincolo delle garanzie.

  • Iva di Gruppo in Compensazione: I gruppi societari in possesso di determinati requisiti possono optare per l’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 73, comma 3 del D.p.r. n. 633/1972 e dal D.M. n. 139 del 13 dicembre 1979, che consente di compensare, nell’ambito del gruppo, i crediti e i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno delle so- cietà che compongono il gruppo stesso.
  • Garanzia Ingresso stranieri: Trattasi di fideiussione a garanzia delle prestazioni previste per l’in- gresso in Italia di uno straniero a fini di soggiorno turistico (artt. 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). La garanzia copre in particolare la disponibilità dei mezzi di sussistenza adeguati a tutta la durata del soggiorno, anche con riferimento alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza.
  • Garanzia Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali: L’Albo Nazionale è stato istituito con D. Lgs. 152/2006 presso il Ministero dell’Ambiente. Con Decreto del 20.06.2011, il Ministero stesso, per le Imprese iscritte all’Albo prevede la prestazione di una garanzia fideiussoria idonea a coprire il risarcimento delle somme dovute per le operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti, messa in sicurezza e bonifica, ripristino delle aree contaminate, nonché per il risarcimento degli ulteriori danni all’ambiente.
  • Garanzia idoneità  Finanziaria  Autotrasportatori:  A  chi  è  rivolto  Il  prodotto  è  indirizzato  al- le Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzi con oltre due anni di attività. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’atte- stazione di vigenza richiesta dagli uffici delle motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraen- te dimostra la propria idoneità finanziaria. Quali rischi copre la polizza La Compagnia si costituisce fideiussore solidale del Contraente fino alla concorrenza della somma garantita, a garanzia dell’a- dempimento delle obbligazioni finanziarie che il Contraente medesimo dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza ed in connessione dello svolgimento dell’attività di auto- trasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009.
  • Garanzia Polizza idoneità Finanziaria Autotrasportatori: A chi è rivolto Il prodotto è indirizzato al- le Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzi con oltre due anni di attività. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’atte- stazione di vigenza richiesta dagli uffici delle motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraen- te dimostra la propria idoneità finanziaria. Quali rischi copre la polizza La Compagnia si costituisce fideiussore solidale del Contraente fino alla concorrenza della somma garantita, a garanzia dell’a- dempimento delle obbligazioni finanziarie che il Contraente medesimo dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza ed in connessione dello svolgimento dell’attività di auto- trasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009.
  • Garanzia Fideiussoria a garanzia dei Contributi AGEA: AGEA è un Ente di diritto pubblico, sottopo- sto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che assume la qualifica di orga-

nismo pagatore e agisce come unico rappresentante dello Stato Italiano nei confronti della Com- missione Europea, quale responsabile della gestione degli aiuti afferenti la politica agricola co- munitaria. AGEA prevede l’obbligo, a carico degli aggiudicatari dei contributi a fondo perduto, di stipulare una polizza fideiussoria a garanzia dell’esatta destinazione dell’anticipo concesso, fina- lizzato alla realizzazione di un terminato progetto. REVÒ ha concepito il prodotto per soddisfare due tipologie di agevolazione:

  1. Piani di sviluppo rurale, che prevede un massimale di garanzia pari al 100% dell’anticipo dell’agevolazione concessa ed una durata pari al termine previsto per l’ultimazione dell’in- vestimento maggiorata di norma di 18 mesi. La scadenza è determinata senza proroghe;
    1. Ristrutturazione e riconversione vigneti (anche espianto e reimpianto) , che prevede un massimale di garanzia pari al 110% dell’anticipo dell’agevolazione concessa, ed una durata massima di 7 anni dall’emissione. La scadenza è determinata senza proroghe.

Per entrambe le fattispecie di rischio, AGEA richiede il deposito delle sole “schede tecniche”, la cui sottoscrizione rappresenta l’atto formale di accettazione di tutte le condizioni previste negli “schemi tipo”.

  • Garanzia Investigazioni Private: Le imprese che intendono svolgere attività di Investigazione Pri- vata, devono prestare una garanzia fideiussoria a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’e- sercizio dell’ufficio e dell’osservanza delle condizioni previste dalla legge, per la Licenza di Inve- stigazione Privata. Il massimale di garanzia è determinato in rapporto al numero di categorie di attività per le quali viene richiesta la licenza. Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) – Art. 137
  • Garanzia per la Risoluzione: La garanzia ha per oggetto – nei limiti dei danni effettivamente subi- ti dalla Stazione appaltante – il risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell’eventuale maggior costo tra l’importo del contratto risultante dall’aggiudicazione originaria dei lavori e l’importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi.
  • Garanzia di Buon Adempimento: La garanzia ha per oggetto il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Con- traente delle obbligazioni previste nel contratto. Altresì il Garante è tenuto a rimborsare le mag- giori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dei lavori o comunque presenti sul luogo di esecuzione dell’appalto.
Assicurazione Crediti Commerciali

Una tutela Commerciale degli Affari.

La polizza crediti commerciali è importante perché protegge l’azienda dal rischio di insolvenza dei propri clienti

L’assicurazione Crediti Commerciali è un sistema integrato di servizi e coperture assicurative che affianca l’impresa nelle fasi di gestione del credito e protegge sia il cash flow attuale e futuro, sia gli utili.

Tra i principali vantaggi:

  • previene il rischio di insolvenza grazie all’attenta selezione della clientela e protegge l’impresa dalle perdite sui crediti;
  • incrementa l’attività ampliando il parco Clienti;
  • consente un attento monitoraggio del portafoglio Clienti;
  • elimina la necessità di garanzie aggiuntive;
  • migliora la qualità dei crediti a bilancio e, quindi, del capitale circolante;
  • accelera il processo di incasso e recupero del credito e riduce i fondi di svalutazione.

La polizza crediti tradizionale si integra e supporta l’intero processo di gestione del credito e consente all’azienda assicurata di beneficiare di tre servizi, diversi tra loro, nell’ambito dello stesso contratto:

  • valutazione preventiva dei debitori;
  • assicurazione dell’insolvenza;
  • recupero dei crediti.

Il funzionamento della polizza crediti commerciali può essere quindi ricondotto a tre fasi principali:

  • richiesta preliminare di affidamento dei debitori: ogni Cliente con cui l’Assicurato opera a credi- to deve essere sottoposto alla Compagnia ai fini di una valutazione in termini di solvibilità, attraverso una richiesta di limite massimo assicurabile (o fido). Il limite massimo assicurabile concesso rappresenta l’importo massimo garantito, entro il quale la Compagnia risponderà in caso di eventuale insolvenza da parte del Cliente (perdita indennizzabile);
  • gestione dell’eventuale ritardo di pagamento: l’Assicurato ha la facoltà di concedere ad ogni Cliente una proroga oltre il termine di dilazione in fattura fino a un massimo di 90 g Scaduti i 90 giorni ogni altra proroga dovrà essere sottoposta all’approvazione della Compagnia;
  • pagamento del sinistro e successive operazioni di recupero del credito insoluto: se alla data sta- bilita di scadenza, originaria o prorogata, il credito non viene incassato, l’Assicurato ha 15 giorni per segnalare il mancato pagamento alla compagnia.

Oltre alla polizza crediti tradizionale, ll mercato offre diverse tipologie di copertura:

  • Excess of Loss (X/L) o eccesso di perdita: dedicata ad aziende di dimensioni medio-grandi, non prevede concessione di fidi. L’assicurato concorda con la Compagnia i limiti degli indennizzi pre- vedibili, definendo una franchigia globale, una franchigia per ogni sinistro e il limite massimo di indennizzi per anno; ha il vantaggio di garantire autonomia all’azienda nella gestione del rischio, con la possibilità di elaborare diverse formule assicurative e auto-assicurative;
  • TOP UP o II rischio: si affianca alla copertura tradizionale e consiste in un plafond di indennizzi supplementari da utilizzare per le esposizioni non integralmente garantite. La Top Up, stipulata da un assicuratore diverso da quello che concede i fidi di base, copre quindi gli importi richiesti che eccedono il fido concesso dall’assicuratore di primo livello e rappresenta quindi un’ulteriore garanzia a copertura del fatturato dell’impresa in caso di insolvenza di uno dei suoi debitori;
  • Rischio singolo Export: consente all’assicurato di coprire, per i soli rischi commerciali ma anche per i politici, persino un solo acquirente o un numero limitato di acquirenti esteri (massimo 10).
  • Top Account: consente all’azienda di tutelarsi contro il rischio del credito commerciale solamen- te per la parte del fatturato relativa ai clienti ritenuti strategici.
  • Rischio Politico: definito anche “Rischio Paese”, prevede l’estensione della copertura ai casi di mancato pagamento originati da decisioni unilaterali dello Stato dove risiede il debitore (es. , guerre, insurrezioni, catastrofi naturali oltre a moratorie, inconvertibilità delle divise, revoche di licenze di importazione, nazionalizzazioni, confische etc).